Verifiche periodiche impianti e attrezzature, luoghi a rischio esplosione.
ATTREZZATURE DI LAVORO E APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Sono attrezzature di lavoro le macchine e gli impianti elencati nell’Allegato VII del D.Lgs 81/2008:
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Piattaforme di lavoro elevabili
- Ponti sospesi e relativi argani
- Idroestrattori a forza centrifuga
- Carrelli semoventi a bracci telescopici
- Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere
- Apparecchi di sollevamento mobili e trasferibili (autogru, gru su autocarro, gru a torre)
- Apparecchi di sollevamento fissi (gru a ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera, etc.)
- Attrezzature e Apparecchi in pressione
- Generatori e recipienti di vapore
- Impianti di riscaldamento
Il 29 Aprile 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 11/04/2011 che, in attuazione dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce le nuove modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.
I controlli periodici su questa tipologia di macchine ed impianti sono sempre stati di competenza di Enti Pubblici (INAIL, ASL e ARPAV). Con le nuove disposizioni di legge le verifiche possono essere eseguite da soggetti privati opportunamente abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non cambia la competenza nella supervisione delle verifiche periodiche, per cui la prima è di competenza dell’INAIL e le successive sono di competenza dell’Arpa e/o degli Organismi abilitati. Il proprietario di apparecchi sopra citati nella richiesta di verifica da trasmettere all’Inail, dovrà segnalare il nominativo del soggetto privato abilitato che sarà incaricato di eseguirla.
Le attrezzature di lavoro devono essere verificate con la frequenza indicata nell’allegato VII del DLgs 81/08.
I verbali di verifica devono essere conservati per almeno 4 anni (art. 15, D.M. 12 settembre 1959).
Omesse verifiche
L’omessa verifica di legge è punita con sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL.
VERIFICHE DI LEGGE SECONDO DPR 346/01:
- IMPIANTI ELETTRICI IN MESSA A TERRA;
- INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PTOEZIONECONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE;
- IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.
Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da INAIL.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di INAIL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).
IMPIANTI ANTIDEFLAGRANTI
IMPIANTIELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Soggetti interessati
Aziende la cui attività può esporre i lavoratori al rischio di atmosfere esplosive come definite all’art.288 DLgs 81/2008.
L’obbligo della denuncia
L’obbligo sussiste unicamente per aziende ove sono presenti installazioni elettriche di cui all’art. 296 DLgs 81/2008. La denuncia deve essere effettuata entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto e va trasmessa all’ARPAV che provvede alla prima omologazione.
Verifica periodica e Periodicità
Gli impianti sono sottoposti per legge all’obbligo di verifiche periodiche da parte di organismi abilitati dal competente ministero. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto nonchè a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Conseguenza delle omesse verifiche
L’omessa verifica di legge determina il rischio di sanzioni amministrative e/o penali (D.Lgs. 81/2008) a seguito di accertamenti da parte dello SPISAL.