CHI E QUANDO DEVE FARE LA PROVA
Decreto Ministeriale del 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro punto 7.4 – ESERCITAZIONI ANTINCENDIO:
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
COME FARE LA SIMULAZIONE
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell’attuare quanto segue:
- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili dei fuoco.
I lavoratori devono partecipare l’esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico.
Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:
- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento dei numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
Art. 5 – Gestione dell’emergenza in caso di incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
ATTIVITA’ ESONERATE
Art. 5 – Gestione dell’emergenza in caso di incendio
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
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